I FAMILIARI POSSONO AIUTARE NELLA RACCOLTA DELLE OLIVE SENZA RISCHIARE SANZIONI ?

L'Eco del Monte e del Padule 31 Ottobre 2013 2
I FAMILIARI POSSONO AIUTARE NELLA RACCOLTA DELLE OLIVE SENZA RISCHIARE SANZIONI ?

Un verbale da qualche migliaio di euro per le supposizioni di due ispettori dell’Inps. E’ quanto accaduto ad un imprenditoreche denuncia quanto capitato amareggiato e deluso. Ma non sempre gli organi di controllo hanno ragione. A volte la legge aiuta le imprese a conduzione familiare.

La mia azienda agricola nasce nel 2000, grazie alla passione per l’ulivo e per l’olio extra vergine di mio padre e mia.

Il lavoro è tanto, i sabati e le domeniche passate in campo anche, ma l’entusiasmo e la passione aumentano anno dopo anno. Per portare avanti tutto ciò uso buona parte delle ferie, di cui dispongo data la mia situazione da lavoratore dipendente. Metà giornata, visto che faccio turni, la passo in campo.

Tutto quello che ho scritto sopra non conta niente per 2 ispettori dell’INPS, che si sono presentati una mattina in azienda. Approfittando della buona fede di mia madre, che mi aiuta saltuariamente nella conduzione dell’impresa da quando mio padre è venuto a mancare.

Senza lasciare una copia del verbale, e richiedendo la documentazione che io avrei dovuto fornire da lì a venti giorni, presso l’ufficio della mia Associazione di Categoria – Coldiretti -, i due ispettori se ne vanno per i fatti loro non rilasciando nessun tipo di indicazione.

Trascorsi i venti giorni, ho fornito tutta la documentazione richiesta, ed argomentato e spiegato a tutte le loro osservazioni, la principale delle quali a giustificazione del fatto che non riuscivo a fare tutto da solo, e dovevo ricorrere all’aiuto saltuario dei miei familiari.

Sulle loro supposizioni, i due hanno steso un verbale nel quale non sono riportate le mie obiezioni, e io dovrò pagare i contributi agricoli per mia madre a partire dal 2010 !!! Contesto il loro impianto accusatorio, mia mamma non mi aiuta tutti i giorni, perchè ha due nipoti da accudire, mio figlio e la figlia di mia sorella, ed anche una casa da portare avanti. Poi che nel periodo della raccolta mi dia una grossa mano è effettivamente vero, ma tutto ciò corrisponde a quello che ha dichiarato nel verbale ispettivo (20 giorni di lavoro all’anno non possono considerarsi un impiego fisso..!). La vendita diretta dell’olio in azienda non ha orari, e quindi non c’è una presenza fissa legata ad un orario di apertura ad aspettare i clienti, ma solo la covenienza del fatto che, abitando proprio al piano sopra al magazzino dell’olio, mia madre si rende disponibile a scendere dabbasso ogni qual volta qualcuno le suona al campanello di casa per fare provvista d’olio.

Oltre ad essere ingiusta, tale sanzione mi mette a terra, perchè con la bassa redditività del prodotto olio, per recuperare da questa mazzata ci vorranno alcuni anni”.

il comportamento dei due ispettori dell’Inps è stato quantomeno discutibile avendo verbalizzato le dichiarazioni di tua madre, senza aver rilasciato copia del verbale, e, soprattutto scaricando l’onere di provare che le loro supposizioni fossero sbagliate su di te.

Per fortuna, ogni tanto, la legge viene in aiuto degli agricoltori e delle imprese agricole a conduzione familiare.

L’art. 74 del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, in applicazione della cosiddetta Legge Biagi, prevede una specifica disciplina per l’aiuto occasionale prestato dai parenti nell’impresa agricola. Tali prestazioni non sono riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo: ne consegue che le stesse non fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali e pertanto non sussiste obbligo di denuncia all’Istituto.

Art. 74.

Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro

1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Ovviamente, le prestazioni in esame non comportano alcun obbligo da parte del titolare dell’impresa solo se corrispondono a quanto indicato nella norma, con particolare riferimento alle caratteristiche delle prestazioni.

         1. Le prestazioni devono essere svolte da parenti e affini non oltre il terzo grado. La parentela e l’affinità devono essere riferiti esclusivamente al titolare dell’impresa.

         2. Le prestazioni devono essere svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo: la prestazione deve essere resa senza carattere di abitualità, in via eccezionale e straordinaria, anche ripetutamente nel corso dell’anno, ma sempre per brevi intervalli di tempo.

  1. Le prestazioni devono essere svolte esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale: qualora la prestazione sia fornita in esecuzione di una obbligazione giuridica, non sussistono gli estremi del lavoro occasionale.

  1. Le prestazioni devono essere gratuite, ovvero senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento (ad es. vitto e alloggio) e di esecuzione dei lavori (ad es. spese per l’acquisto di mezzi).

BUTI. UN OLIVETO NELLA LA ZONA DI PANICALE (ALTO).

FONTE: WWW.TEATRONATURALE.IT

2 Comments »

  1. paolo bandecca 29 Ottobre 2013 at 15:28 - Reply

    Grazie alla redazione per aver affrontato questo tema. La microimpresa agricola, molto presente in zona ha bisogno di sostegno. Propongo una rubrica che periodicamente metta in luce problemi, aspettative, progetti e proposte dal mondo agricolo locale.

    • L'Eco del Monte e del Padule 29 Ottobre 2013 at 18:37 - Reply

      Carissimo Paolo, sai bene quanto stiano a cuore a “L’Eco” questo genere di problematiche. Saremmo felicissimi di ospitare uno spazio come quello che tu proponi, chi meglio di te in veste di “moderatore” ?
      France

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