COSA IN FARE IN CASO DI ACQUISTO DI UN PRODOTTO DIFETTOSO ? A.E.C.I. RISPONDE ED OFFRE ASSISTENZA…

L'Eco del Monte e del Padule 14 Novembre 2013 0
COSA IN FARE IN CASO DI ACQUISTO DI UN PRODOTTO DIFETTOSO ? A.E.C.I. RISPONDE ED OFFRE ASSISTENZA…

Possibile che una delle norme più utili ed importanti che disciplina il rapporto tra consumatori e professionisti, non sia da questi ultimi conosciuta?


Eppure si direbbe che sia proprio così, a detta delle continue richieste di assistenza che arrivano ad A.E.C.I.: numerosi venditori continuano a negare la sostituzione del prodotto difettoso acquistato poco tempo prima.

Eppure la legge è chiara:  l’art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005) recita:
1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e
 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

La responsabilità del venditore permane per due anni.
Art. 132 Codice del Consumo è fin troppo chiaro (consulta tramite questo link)


Dunque, la legge consente al 
consumatore che abbia acquistato un prodotto difettoso di chiedere, a sua insindacabile scelta, al venditore, ovvero all’esercizio commerciale dove ha acquistato il bene, di ripararlo o sostituirlo.
Ma la 
risposta data dal venditore è spesso: sono passati i 7/8 giorni, o chissà quali altri giorni, non possiamo sostituirlo ma solo ripararlo.


Ebbene non esiste alcuna norma in vigore nel nostro ordinamento che afferma ciò.

Esiste e detta le regole l’ art. 132 del Codice del Consumo sopra riferito.

Unico limite temporale all’esercizio del diritto per richiedere la sostituzione del prodotto guasto sono i 2 mesi dalla scoperta del vizio.

Ma allora che fare quando il venditore non vuol sentire ragioni, in totale spregio della legge ?


A.E.C.I. consiglia di :
– Contattare il numero verde della 
guardia di finanza ( 800.66.96.66 ) per chiedere supporto;
– scrivere una lettera legale indirizzata al venditore e per conoscenza al produttore (scarica il modello predisposto da A.E.C.I. 
http://www.euroconsumatori.eu/admin/moduli/1262694363_garanzia.pdf).

A.E.C.I. ha affrontato anche il tema del diritto alla riparazione in caso di prodotto difettoso: leggi il Capitolo 2 http://www.euroconsumatori.eu/leggi_articolo.php?id=134 

Come sempre, i nostri esperti sono a disposizione per telefono nella sede A.E.C.I. a te più vicina (A BIENTINA IN VIA G. MATTEOTTI 0587/75755986) P A MEZZO POSTA ELETTRONICA ([email protected]) per e-mail ([email protected]) o tramite la CHAT ON LINE su www.euroconsumatori.eu

FONTE: EUROCONSUMATORI.EU

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