A.E.C.I – guida alla prescrizione delle fatture

L'Eco del Monte e del Padule 7 Novembre 2018 0
A.E.C.I – guida alla prescrizione delle fatture

Quando è possibile evitare di pagare fatture scadute perchè andate in prescrizione.

La prescrizione è un modo generale di estinzione dei diritti, causato dal trascorrere del tempo e dall’inerzia del titolare; è disciplinato dall’articolo 2934 del codice civile. Il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni. E’ poi prevista tutta una serie di casi in cui il tempo è abbreviato dai cinque, ai due o ad un anno.

 

Per quanto riguarda Il bollo auto, esso va in prescrizione e non deve essere più pagato dopo tre anni, che partono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento. Questa regola generale vale anche nel caso in cui il contribuente non impugni la relativa cartella esattoriale: il termine di prescrizione breve non si trasforma in decennale.

Questo è quanto confermato dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, che con la recente ordinanza n. 20425/2017 ha respinto il ricorso di Equitalia e si è espresso a favore di una contribuente.

 

Per quanto concerne le fatture delle utenze domestiche il termine di prescrizione relativo era fissato in cinque anni, soggiacendo quindi alla prescrizione breve ordinaria.

I cinque anni scattavano dal momento in cui partiva il consumo, il più delle volte la società erogatrice pretendeva il pagamento di conguagli, anche riconducibili a 3 o 4 anni dopo.  Con la Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 2018, i nuovi termini prescrizionali delle bollette, si accorciano a soli 2 anni. Essi riguardano non soltanto i conguagli, ma anche le fatture ritardate per qualsiasi ragione. Questo nuovo regime vige pure per fatture inoltrate a causa della mancata lettura dei contatori. Scatta altresì un obbligo per la società venditrice, la quale dovrà informare in fattura del nuovo termine di prescrizione, almeno 10 giorni prima della data fissata per il pagamento. Queste nuove previsioni sono quelle risultanti Delibera del 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com, cioè quella che dispone l’attuazione della Legge di Bilancio 2018..

BOLLETTE ENERGIA, GAS, ACQUA

La novità della prescrizione di 2 anni riguarda, al momento, solo le bollette dell’energia elettrica. Il nuovo regime riguarderà anche le ulteriori utenze. Infatti per quando riguarda la prescrizione bollette gas il termine di 2 anni è previsto per il 2019. Allo stesso modo, anche le fatture dell’acqua verranno accorpate nel regime dei 24 mesi con decorrenza gennaio 2020. Si evidenzia, altresì, che il termine biennale introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, parte dal momento in cui le società venditrici sono obbligate all’emissione della fattura, così come voluto dalle nuove norme.


All’introduzione della prescrizione di 24 mesi per le fatture che riguardano l’energia elettrica si aggiungono anche novità, così come chiarito dall’Autorità per l’energia. Il cliente finale, infatti, si vedrà recapitare una bolletta più chiara e facilmente decifrabile. Il venditore dovrà indicare non solo il nuovo termine di prescrizione di 24 mesi entro, e non oltre, 10 giorni dalla data del pagamento, ma anche tutta una serie di elementi che possano agevolare la comprensione del conteggio. La bolletta, ad esempio, dovrà evidenziare gli importi che sono già prescritti, in quanto riferibili a più di 2 anni addietro, anche per fatto e colpa del venditore. Tali importi non più dovuti per una mancata lettura, richiesta o per altre ragioni, saranno ritenuti prescritti dalla stessa società erogatrice, proprio al fine di giungere alla prescrizione automatica.

 

Prescrizione cartella esattoriale: il tempo dipende dal debito

IRPEF

L’imposta sui redditi delle persone fisiche, quella cioè che viene determinata sulla base dei modelli 730 o Redditi, si prescrive in 10 anni.

 

IVA, IRAP, IMPOSTA DI REGISTRO

10 anni di inattività dell’ente di riscossione. Vuol dire che per andare in prescrizione il debitore non deve aver ricevuto neanche una lettera che intima il pagamento del dovuto, altrimenti il periodo di riferimento riparte da zero.

 

INPS

5 anni. Se il debitore propone ricorso e perde, la prescrizione passa a 10 anni.

MULTE


Le multe stradali si prescrivono in 5 anni e se il debitore propone ricorso e perde, la prescrizione passa a 10 anni.

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